Il 1° giugno 2017 scadranno le deroghe in materia di etichettatura delle miscele. Ciò implica che da tale data tutti i prodotti chimici pericolosi presenti o immessi sul mercato dovranno essere etichettati ed imballati solo ed esclusivamente secondo le disposizioni stabilite dal regolamento CLP – regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. La deroga era stata stabilita per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE (DPP – Direttiva Preparati Pericolosi) e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015: per esse non vale l’obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del regolamento CLP fino al 1° giugno 2017. Essa poteva essere applicata a tutte quelle miscele che alla data del 1° giugno 2015 erano già sugli scaffali dei magazzini, nei punti vendita o facevano parte di lotti in giacenza presso un formulatore o un importatore purché pronti per la fornitura o la vendita.
Poiché a partire dal 1° giugno 2017 non esisteranno più deroghe, tutti i prodotti chimici pericolosi dovranno riportare solo etichette CLP. Ciò significa che per tutti quei prodotti in commercio che ad oggi recano ancora etichette secondo la direttiva DPD restano due opzioni:
· Essere smaltiti entro il 31 maggio 2017, oppure
· Essere rietichettati entro il 1 giugno 2017
Tra le due alternative è sicuramente preferibile la seconda, soprattutto per l’alto costo dello smaltimento. Ne consegue che tutti i componenti della medesima catena di approvvigionamento farebbero meglio a controllare lo status dei prodotti venduti ed acquistati prima del 1° giugno 2015 (ammesso che ne abbiano ancora in stock).
Chi sta a monte avrebbe già dovuto mandare in stampa le nuove etichette secondo CLP in modo da riuscire ad inviarle molto prima della scadenza del 1° giugno 2017, permettendo così a chi sta a valle di avere il tempo necessario per rietichettare le scorte che hanno necessità di essere rietichettate ed evitare così interruzioni nelle forniture o addirittura lo smaltimento anche se non previsto.
Chi sta a valle, se già non lo ha fatto, dovrebbe sollecitare il proprio fornitore a trasmettere le nuove etichette sottolineando che il loro mancato ricevimento entro un periodo ragionevolmente precedente il 31 maggio 2017 potrebbe creare notevoli disagi nell’esercizio delle proprie attività commerciali.
Il 31 maggio 2017 è anche l’ultimo giorno possibile per effettuare una preregistrazione tardiva di una sostanza phase-in. Si ricorda che una sostanza è definita phase-in (ossia soggetta a regime transitorio) se soddisfa la definizione data dal REACH all’art. 3.20(1).
Per queste sostanze il regolamento ha previsto uno speciale periodo transitorio per la loro registrazione, suddiviso in tre date. Il 31 maggio 2018 è la terza ed ultima scadenza per registrare sostanze phase-in fabbricate o importate in quantitativi tra 1-100 ton/anno.
Se oggi si inizia a fabbricare e/o importare una sostanza phase-in in quantità comprese tra 1 e 100 tonnellate all’anno, è possibile registrarla entro il 31 maggio 2018 solo se si effettua una preregistrazione tardiva entro e non oltre il 31 maggio 2017.
Fonte: Normachem
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(1)20) sostanza soggetta a un regime transitorio: una sostanza che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a) è compresa nell’inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS);
b) è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all’Unione europea il 1 o gennaio 1995, il 1 o maggio 2004, il 1 o gennaio 2007 o il 1 o luglio 2013, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall’importatore, almeno una volta nei quindici anni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;
c) è stata immessa sul mercato nella Comunità, o nei paesi che hanno aderito all’Unione europea il 1 o gennaio 1995, il 1 o maggio 2004, il 1 o gennaio 2007 o il 1 o luglio 2013, dal fabbricante o dall’importatore prima dell’entrata in vigore del presente regolamento ed è stata considerata notificata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, nella versione dell’articolo 8, paragrafo 1, risultante dalla modifica apportata dalla direttiva 79/831/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che il fabbricante o l’importatore disponga di una prova documentale di ciò, compresa una prova attestante che la sostanza è stata immessa sul mercato da qualsiasi fabbricante o importatore tra il 18 settembre 1981 e il 31 ottobre 1993 incluso;