REACH Allegato XVII: restrizioni riguardanti IPA (PAHs).

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IPA PAHs

Un altro regalo natalizio per la salute di tutti noi, non solo per i più piccoli, come già è stato nel caso del Bisfenolo A (vedi post del 5 ottobre). Il 27 dicembre entrerà in vigore quanto stabilito dal Regolamento (UE) 1272/2013 del 6 dicembre 2013 che modifica il punto 50 dell’Allegato XVII del Regolamento REACH riguardante gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) noti anche con la loro dicitura inglese Polycyclic Aromatic Hidrocarbons o (PAHs). Sono stati aggiunti, ai quattro paragrafi della versione attuale, i paragrafi dal 5 all’8; nello specifico il 5 ed il 6 identificano valore limite del contenuto di IPA (PAH) nelle parti in plastica e gomma contenuti in articoli.

Dal 27 dicembre p.v. non sarà quindi più possibile commercializzare:

  • Articoli che hanno parti in plastica o gomma contenenti quantità di IPA (PAHs) superiori ad 1 mg/kg (1 ppm o 0,0001%) che vengono a contatto diretto con la pelle o la cavità orale sia per tempi prolungati che per tempi brevi ma ripetuti. Alcuni tra questi articoli sono:
    • attrezzature sportive come le biciclette, le mazze da golf, le racchette,
    • utensili per la casa, carrelli, girelli,
    • attrezzi per uso domestico,
    • Abbigliamento, calzature, guanti e abbigliamento sportivo
    • Cinturini di orologi, bracciali, maschere, fasce per capelli.
  • Giocattoli che hanno parti in plastica o gomma contenenti quantità di IPA (PAHs) superiori a 0,5 mg/kg (0,5 ppm o 0,00005%) che vengono a contatto diretto con la pelle o la cavità orale sia per tempi prolungati che per tempi brevi ma ripetuti.

Il 27 dicembre scade anche il periodo di transizione, che è stato di 2 anni, essendo il regolamento del dicembre 2013 (vedi paragrafo 7 del punto 50 come modificato dal regolamento 1272/2013): le aziende hanno dunque avuto il tempo necessario per conformarsi al regolamento.

Il regolamento, inoltre, stabilisce anche che i valori limite di IPA (PAHs) saranno rivisti entro il 27/12/2017 (vedi paragrafo 8 del punto 50 come modificato dal regolamento 1272/2013)

La tabella sottostante simula come si presenterà il punto 50 dell’Allegato XVII del Regolamento Reach a partire dal 27 dicembre 2015 (in rosso le modifiche):

50. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (PAH) Dal 27/12/2015

per REG 1272/2013 del 06/12/2013

a) Benzo[a]pirene (BaP)
N. CAS 50-32-8

b) Benzo[e]pirene (BeP)
N. CAS 192-97-2

c) Benzo[a]antracene (BaA)
N. CAS 56-55-3

d) Crisene (CHR)
N. CAS 218-01-9

e) Benzo[b]fluorantene (BbFA)
N. CAS 205-99-2

f) Benzo[j]fluorantene (BjFA)
N. CAS 205-82-3

g) enzo[k]fluorantene (BkFA)
N. CAS 207-08-9

h) ibenzo[a,h]antracene (DBAhA)
N. CAS 53-70-3

 

 

1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la produzione di pneumatici o parti di pneumatici gli olii diluenti aventi un contenuto:

— di BaP superiore a 1 mg/kg (0,0001 % in peso), o

— un contenuto complessivo di tutti gli IPA elencati superiore a 10 mg/kg (0,001 % in peso).

La norma EN 16143-2013 [Prodotti petroliferi — Determinazione del contenuto di Benzo(a)pirene (BaP) e di alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA) negli oli diluenti — Procedimento che utilizza la doppia purificazione mediante LC e l’analisi GC/MS] è utilizzata come metodo di prova per dimostrare la conformità con i limiti di cui al primo comma. Fino al 23 settembre 2016, si ritiene che i limiti di cui al primo comma siano rispettati se l’estratto di policiclici aromatici (PCA) è inferiore al 3 % in peso, secondo la norma dell’Institute of Petroleum IP 346:1998 (Determinazione dei PCA negli oli lubrificanti di base inutilizzati e nelle frazioni di petrolio prive di asfaltene — estrazione di dimetile solfossido), purché il rispetto dei limiti di BaP e degli elencati IPA, nonché la correlazione dei valori misurati con l’estratto PCA, siano misurati dal fabbricante o dall’importatore ogni sei mesi o dopo ogni cambio operativo di rilievo, optando per il più prossimo.

2. Inoltre, non possono essere immessi sul mercato pneumatici e battistrada per rigenerazione fabbricati dopo il 1 o o gennaio 2010 se contengono oli diluenti in quantitativi superiore ai limiti fissati nel paragrafo 1. Tali limiti sono considerati rispettati se i composti di gomma vulcanizzata non superano il limite dello 0,35 % di HBay come misurato e calcolato con il metodo ISO 21461 (gomma vulcanizzata — determinazione dell’aromaticità degli olii nei composti di gomma vulcanizzata).

3. In deroga a quanto sopra stabilito, le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli pneumatici rigenerati se il loro battistrada non contiene oli diluenti che superano i limiti di cui al paragrafo 1.

4. Ai fini della presente voce, per «pneumatici» si intendono i pneumatici di veicoli contemplati nelle seguenti direttive: — direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (****), — direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (*****), e — direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (******).

5. Gli articoli non possono essere immessi in commercio per la vendita al pubblico se uno dei loro componenti in gomma o in plastica che vengono a contatto diretto e prolungato o ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d’ uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 1 mg/kg (0,0001 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati. Tali articoli comprendono, tra l’altro:

— attrezzature sportive come le biciclette, le mazze da golf, le racchette,

— utensili per la casa, carrelli, girelli,

— attrezzi per uso domestico,

— abbigliamento, calzature, guanti e abbigliamento sportivo,

— cinturini di orologi, bracciali, maschere, fasce per i capelli.

6. I giocattoli, inclusi quelli per le attività, e gli articoli di puericultura non devono essere immessi in commercio se uno dei loro componenti che vengono a contatto diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 0,5 mg/kg (0,00005 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.

7. In deroga ai paragrafi 5 e 6, la restrizione non si applica agli articoli immessi in commercio per la prima volta anteriormente al 27 dicembre 2015.

8.Entro il 27 dicembre 2017 la Commissione riesamina i valori limite di cui ai paragrafi 5 e 6 alla luce dei nuovi dati scientifici, compresi quelli relativi alla migrazione degli IPA presenti negli articoli di cui allo stesso regolamento, nonché quelli relativi a materie prime alternative e, se del caso, modifica tali paragrafi.»

IT 7.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 328/71

(****) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

 (*****) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

 (******) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.

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