Consultazione pubblica per l’autorizzazione all’uso di 11 sostanze.

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REACH autorizzazione

Una sostanza inclusa nella lista di autorizzazione (Allegato XIV del regolamento REACH) può essere commercializzata o usata dopo una certa data, la cosiddetta “sunset date”, se e solo se è per essa è stata concessa specifica autorizzazione per specifico uso. Per ottenere l’autorizzazione bisogna fare opportuna richiesta all’ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche).

ECHA suggerisce regolarmente alla Commissione Europea, attraverso una raccomandazione, alcune sostanze già presenti nella lista delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) affinché esse siano incluse nella lista di autorizzazione. La prima bozza di raccomandazione si basa sulla valutazione dei dati dei dossier di registrazione, su tutte le ulteriori informazioni disponibili ed su una consultazione iniziale con il Comitato degli Stati Membri. Alla fine della consultazione un ulteriore controllo è effettuato sulla registrazione delle sostanze considerate per verificare se sono state apportate modifiche.

Il 18/11/2015 L’ECHA ha lanciato una consultazione pubblica sulla bozza della sua settima raccomandazione per l’autorizzazione all’uso di undici sostanze. Sono richiesti commenti circa la scelta della priorità data alle sostanze, il loro uso, le possibili esenzioni ai requisiti per l’autorizzazione ed il periodo di transizione prima della proibizione alla commercializzazione e all’uso. I commenti e le osservazioni devono pervenire all’agenzia entro il 18/02/2016.

Nel medesimo tempo la Commissione Europea richiederà tutte le informazioni disponibili sulle possibili conseguenze socio-economiche derivanti dall’inserimento di queste undici sostanze nell’allegato XIV del regolamento REACH. Tutte le informazioni socio-economiche sono fornite direttamente alla Commissione e non vengono tenute in considerazione dall’ECHA nel formulare la sua bozza di raccomandazione.

Il Comitato degli stati membri formulerà successivamente un’opinione sulla bozza di raccomandazione tenendo conto dei commenti ricevuti durante la consultazione pubblica. Sulla base di ciò e da quanto emerso dalla consultazione l’ECHA stilerà la raccomandazione definitiva che sottoporrà alla Commissione Europea, la quale deciderà quali sostanze inserire nella lista di autorizzazione ed a quali condizioni. Il processo è abbastanza lungo: in genere dal lancio della consultazione pubblica alla decisione della Commissione Europea passano almeno 18 mesi.

Le sostanze proposte sono (tra parentesi alcuni esempi d’uso):

  • Diesil ftalato EINECS 271-093-5 (plastificante per PVC);
  • 1,2-acido benzendicarbossilico, estere diesile, ramificato e lineare EINECS 201-559-5 (plastificante per PVC);
  • HHPA: anidride cicloesan-1,2-dicarbossilica [1] EINECS 201-604-9, anidride cis-cicloesan-1,2-dicarbossilica [2] EINECS 236-086-3, anidride trans-cicloesan-1,2-dicarbossilica [3] EINECS 238-009-9 e tutte le possibili combinazioni degli isomeri cis e trans della forma [1] Sono compresi gli isomeri delle forme [2], [3] e tutte le possibili combinazioni degli isomeri della forma [1]. (Indurente per resina epossidica);
  • MHHPA: anidride esaidrometil ftalica [1] EINECS 247-094-1, anidride esaidro-4-metil ftalica [2] EINECS 243-072-0, anidride esaidro-1-metil ftalica [3] EINECS 256-356-4, anidride esaidro-3-metil ftalica [4] EINECS 260-566-1. Sono compresi gli isomeri delle forme [2], [3] e [4] (incluse i loro stereoisomeri cis- e trans-) e tutte le possibili combinazioni degli isomeri della forma [1]. (Indurente per resina epossidica);
  • Trixilil fosfato EINECS 246-677-8 (lubrificanti, fluidi idraulici, materie plastiche);
  • Sodio perborato EINECS 239-172-9; acido perborico, sale sodico EINECS 234-390-0 (detergenti e smacchianti);
  • Sodio perossimetaborato EINECS 231-556-4 0 (detergenti e smacchianti). Nota: alla data del 01/06/2015l a sostanza non risulta ancora registrata secondo REACH;
  • Orange Lead (piombo tetrossido) EINECS 215-235-6 (batterie, gomma, adsorbenti);
  • Piombo monossido EINECS 215-267-0 (batterie, gomma, adsorbenti);
  • Solfato di tetrossido di piombo EINECS 235-067-7 (batterie, gomma, adsorbenti);
  • Solfato di pentossido di piombo EINECS 235-380-9 (batterie, gomma, adsorbenti);

Va sottolineato che le ultime quattro sostanze dell’elenco, i sali di piombo, erano già state introdotte nella 6a bozza di raccomandazione e sottoposte a consultazione pubblica nel 2014. Alle sostanze fu riconosciuta alta priorità, tuttavia non furono introdotte nella raccomandazione finale (vedi post del 23/07/2015 L’Agenzia Chimica Europea (ECHA) propone 15 sostanze per l’autorizzazione) a causa del carico di lavoro. Non essendosi modificata la loro priorità esse sono nuovamente sottoposte al processo di autorizzazione.

Tutte le informazioni acquisite durante la consultazione pubblica precedente sono state considerate nel valutare le sostanze in questa 7a raccomandazione: non è quindi necessario fornire nuovamente queste informazioni/commenti già in possesso di ECHA e della Comitato degli Stati Membri.

 

Fonte: ECHA

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