
RoHS2: 2015/06/04 restrizione all’uso per ulteriori 4 sostanze.
Settembre 14, 2015
REACH e SVHC: chiarimenti per quanto concerne gli articoli
Settembre 28, 2015Le schede di sicurezza (SDS) sono gli strumenti più importanti a disposizione dei fornitori affinché essi comunichino, lungo la catena di fornitura, informazioni sufficienti per consentire un uso sicuro delle sostanze o miscele che commercializzano.
Le SDS contengono informazioni sulle proprietà delle sostanze e/o delle miscele, sui rischi connessi al loro utilizzo, nonché istruzioni sul loro trattamento, trasporto e smaltimento. Contengono anche misure per gli interventi di primo soccorso, per la gestione del principio di incendio e per il controllo dell’esposizione.
Tutte queste informazioni possono essere trovate nella scheda di sicurezza stessa oppure, dove applicabile, nell’allegato scenario di esposizione (SE). I requisiti per la compilazione delle SDS sono specificati nell’Allegato II del Regolamento REACH.
La scheda di sicurezza deve essere fornita se [Articolo 31(1) del Regolamento REACH]:
- Una sostanza (e dallo scorso 01/06/2015 una miscela) è classificata pericolosa secondo il Regolamento CLP.
- Una sostanza è considerata persistente, tossica, bioaccumulativa (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulativa (vPvB), come definito nell’Allegato XIII del Regolamento REACH.
- Una sostanza è inclusa nella “Candidate List” delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)
In particolari condizioni, descritte nell’Articolo 31(3), alcune miscele, nonostante non soddisfino i criteri per essere classificate pericolose o a rischio, devono essere fornite accompagnate dalle loro SDS.
Il documento non è immutabile, infatti bisogna aggiornarlo tempestivamente nei seguenti casi:
- Appena si dispone di nuove informazioni sui pericoli o informazioni che possono inficiare le misure di gestione del rischio.
- Quando è concessa o rifiutata un’autorizzazione secondo il Regolamento REACH.
- Quando viene imposta una restrizione secondo il Regolamento REACH.
Quando si verifica una delle suddette situazioni il fornitore ha l’obbligo di trasmettere SDS aggiornate a tutti i clienti a cui la sostanza o la miscela è stata fornita nei 12 mesi precedenti.



