La DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2015/863 del 31 marzo 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 4 giugno 2015, modifica l’allegato II della direttiva 2011/65/UE (RoHS2) aumentando il numero delle sostanze soggette a restrizioni d’uso.
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, necessarie per conformarsi alla suddetta direttiva, entro il 31 dicembre 2016.
Le disposizioni della direttiva si applicano a decorrere dal 22 luglio 2019.
Con l’aggiunta dei quattro ftalati le sostanze ristrette passano da sei a dieci:
Sostanza |
Simbolo / Acronimo |
Concentrazione massima consentita per materiali omogenei |
Piombo |
Pb |
0,1 % |
Mercurio |
Hg |
0,1 % |
Cadmio |
Cd |
0,01 % |
Cromo esavalente |
Cr VI |
0,1 % |
Bifenili polibromurati |
PBB |
0,1 % |
Eteri di Bifenili polibromurati |
PBDE |
0,1 % |
Ftalato di bis(2-etilesile) |
DEHP |
0,1 % |
Benzilbutilftalato |
BBP |
0,1 % |
Dibutilftalato |
DBP |
0,1 % |
Diisobutilftalato |
DIPB |
0,1 % |
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, a decorrere dal 22 luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all’aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all’allegato XVII, voce 51, del regolamento (CE) n. 1907/2006.»