La settimana scorsa abbiamo definito ed esemplificato la figura dell’utilizzatore a valle secondo il regolamento REACH, lo abbiamo differenziato in utilizzatore industriale e professionale e ne abbiamo elencato i loro principali ruoli ed obblighi derivanti dal regolamento.
Oggi facciamo una breve sintesi delle attività e delle scadenze attinenti gli utilizzatori a valle. Gli obblighi generali sono indicati nei titoli IV e V del regolamento REACH, quando non diversamente specificato.
Informare il fornitore riguardo ad un uso quando la sostanza non è ancora stata registrata.
Il prossimo termine per la registrazione, che sarà anche l’ultimo per quanto concerne le sostanze pre-registrate, è il 31 maggio 2018. Questo termine coinvolge le sostanze prodotte, importate e utilizzate in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate l’anno. L’utilizzatore a valle deve effettuare una richiesta dodici mesi prima della scadenza della registrazione ed il fornitore deve valutare il rischio dell’uso della sostanza. In base a ciò gli utilizzatori a valle dovranno informare i propri fornitori sull’uso delle sostanze al più tardi entro il 31 maggio 2017. L’informazione a monte sull’uso della sostanza è un’azione volontaria, ma è fortemente consigliata affinché si abbiamo le maggiori informazioni sull’uso sicuro della sostanza e non si debba poi incorrere in inconvenienti come uso non previsto piuttosto che notifiche o addirittura registrazioni della sostanza.
Individuare e mettere in atto misure adeguate in base alle informazioni della scheda di dati di sicurezza.
Un utilizzatore a valle ha l’obbligo di individuare e mettere in atto misure appropriate per controllare adeguatamente i rischi presso la propria sede entro 12 mese dal ricevimento di una scheda di dati di sicurezza (SDS) per una sostanza registrata o una miscela.
Attuare le misure comunicate nello scenario d’esposizione o mettere in atto azioni alternative.
Quando un utilizzatore a valle riceve uno scenario di esposizione (ES) allegato ad o incluso in una SDS, oltre a quanto descritto al punto precedente, deve anche verificare se lo ES copre l’uso che egli fa della sostanza e le relative condizioni di utilizzo. Se stabilisce che l’uso e/o le condizioni d’uso della sostanza, in quanto tale o in una miscela, non sono coperti dallo scenario d’esposizione ricevuto, può operare in modi diversi, tra cui:
- attuare le condizioni d’uso descritte nello ES;
- rendere noto l’uso al fornitore, allo scopo di farne un “uso identificato” e incluso in uno ES aggiornato;
- sostituire la sostanza con una per la quale non è necessario uno ES o sono disponibili uno o più ES che ne coprano le condizioni di utilizzo. In alternativa, sostituire il processo in modo che non sia richiesta la sostanza (simpatico suggerimento quest’ultimo!!! ndr);
- trovare un altro fornitore che fornisca la sostanza o la miscela con uno ES che ne copra l’uso;
- elaborare una relazione sulla sicurezza chimica dell’utilizzatore a valle (DU CSR), verificando prima se sono applicabili esenzioni (opera da super-esperti vedi punto successivo!!!).
Preparare una relazione sulla sicurezza chimica dell’utilizzatore a valle (DU CRS).
Se l’uso che si fa della sostanza in quanto tale o contenuta in una miscela non rientra nelle condizioni descritte negli ES ricevuti e le azioni alternative indicate al punto precedente non sono realizzabili, l’utilizzatore a valle deve preparare una “relazione sulla sicurezza chimica degli utilizzatori a valle” a meno che:
- la SDS non sia necessaria;
- non sia necessario che il dichiarante (N.B. chi registra la sostanza, non l’utilizzatore a valle) compili una relazione sulla sicurezza chimica;
- la sostanza sia presente in una miscela a una concentrazione inferiore a quella per cui è necessaria una relazione sulla sicurezza chimica;
- l’utilizzatore a valle usi la sostanza o la miscela in un quantitativo totale inferiore a una tonnellata all’anno;
- l’utilizzatore a valle usi la sostanza per un’attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi (PPORD).
La DU CRS deve essere predisposta entro dodici mesi dal ricevimento della SDS di una sostanza registrata. Nonostante gli utilizzatori a valle debbano informare l’ECHA della loro intenzione di preparare una relazione sulla sicurezza chimica entro sei mesi dal ricevimento della SDS, la DU CRS non deve essere presentata all’ECHA.
Relazione all’ECHA da parte dell’utilizzatore a valle.
Gli utilizzatori a valle hanno l’obbligo di presentare una relazione all’ECHA entro sei mesi dal ricevimento della SDS relativa ad una sostanza registrata se:
- preparano una DU CRS e se l’uso particolare della sostanza per cui la preparano è superiore a una tonnellata all’anno;
- sono esenti dalla preparazione di una DU CRS perché l’uso totale di una sostanza o miscela è inferiore a una tonnellata all’anno;
- sono esenti dalla preparazione DU CRS perché usano la sostanza per un’attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi (PPORD);
- dispongono di una classificazione della sostanza diversa rispetto a quella dei fornitori.
I casi di esenzione e obbligo di elaborazione della relazione sulla sicurezza chimica da parte dell’utilizzatore a valle sono indicati nella tabella seguente.
Uso totale (tonnellate all’anno) |
Uso proprio (tonnellate all’anno) | Uso per PPORD? | È necessaria la DU CSR? | È necessaria la notifica all’ECHA? |
<1 |
Non rilevante |
Non rilevante | Esente | Sì |
>1 |
Non importante |
Sì |
Esente | Sì |
>1 | >1 | No | Sì |
Sì |
>1 | <1 | No | Sì |
No |
Comunicazione di informazioni ai fornitori.
L’articolo 34 del regolamento REACH sancisce che gli utilizzatori a valle devono informare i fornitori se:
- le misure proposte per la gestione dei rischi sono inadeguate e
- ogni qualvolta sono disponibili nuove informazioni sui pericoli.
Se necessaria, l’azione deve essere intrapresa senza indugio.
Comunicazione di informazioni riguardanti l’utilizzo sicuro ai propri clienti.
Gli utilizzatori a valle che forniscono sostanze pericolose, in quanto tali o in una miscela, devono comunicare le informazioni riguardanti l’uso sicuro ai propri clienti, utilizzando una scheda di dati di sicurezza o in altro modo, come necessario.
Gli utilizzatori a valle devono aggiornare queste informazioni senza indugio nei seguenti casi:
- sono disponibili nuove informazioni sulle misure di gestione dei rischi o sui pericoli;
- è stata concessa o rifiutata un’autorizzazione;
- è stata imposta una restrizione.
Rispetto di tutti i requisiti per l’autorizzazione.
Se un utilizzatore a valle usa una sostanza presente nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (ALL. XIV del regolamento REACH), deve sostituirla con un’alternativa più sicura. Qualora intenda continuare a utilizzare la sostanza, il fornitore o lo stesso utilizzatore a valle devono richiedere un’autorizzazione per il suo uso. In tal caso, si applicano obblighi aggiuntivi. Poiché il trattamento della richiesta di autorizzazione richiede tempo, questa decisione deve essere presa non appena la sostanza viene inclusa nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione. Si consiglia di verificare l’esistenza di sostanze o processi alternativi già dal momento in cui la sostanza viene inclusa nella lista delle sostanze estremamente preoccupanti (Canidate List of SVHC) così da essere preparati ad affrontare una eventuale processo di autorizzazione non appena la sostanza viene inserita nell’Allegato XIV.
Se un utilizzatore a valle usa una sostanza inclusa nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione, per la quale è stata concessa un’autorizzazione che ne copre l’uso, egli deve notificare all’ECHA tale utilizzo.
Se una sostanza è soggetta ad autorizzazione, il fornitore deve comunicarlo nella sezione 15 della SDS o nelle altre informazioni fornite in linea con l’articolo 32 del regolamento REACH. Sull’etichetta deve comparire anche il numero di autorizzazione.
Rispetto di tutti i requisiti di restrizione
Se ad una sostanza si applica una restrizione, essa può continuare ad essere usata da un utilizzatore a valle solo se sono rispettate le condizioni della restrizione. I fornitori dei paesi del SEE devono includere informazioni che specifichino se una sostanza che forniscono è soggetta a restrizione nella sezione 15 della SDS o nelle altre informazioni provviste in linea con l’articolo 32 del regolamento REACH.
Rispetto dei requisiti riguardanti le sostanze presenti negli articoli
Se un utilizzatore a valle produce o importa un articolo contenente una SVHC in concentrazioni superiori allo 0,1 % (peso/peso), deve fornire ai destinatari informazioni sufficienti ad un utilizzo sicuro dell’articolo. Questo è un obbligo che si applica non appena una sostanza viene inserita nella Candidate List. Le informazioni devono essere messe a disposizione al momento della fornitura agli utilizzatori a valle e, se richiesto dai consumatori, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta.
Se la SVHC è presente negli articoli prodotti o importati in quantitativi totali superiori a una tonnellata per produttore o importatore all’anno, l’utilizzatore a valle deve notificarlo all’ECHA.
Se un utilizzatore a valle produce o importa articoli che rilasciano intenzionalmente una sostanza (ad esempio un gomma per cancellare profumata) e la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi totali superiori a una tonnellata per produttore o importatore all’anno, deve registrare la sostanza contenuta negli articoli presso l’ECHA.
Se la sostanza è già stata registrata per l’uso in questione, la registrazione o notifica non sono necessarie.
Fonte: ECHA