Il 13 gennaio 2016 la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2016/26 che modifica l’Allegato XVII del Regolamento REACH per quanto concerne i nonilfenoli etossilati (NPE).
La nuova voce, la 46a, afferma che i nonilfenoli etossilati (NPE) “non possono essere immessi sul mercato dopo il 3 febbraio 2021 in articoli tessili che possono ragionevolmente essere lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita, in concentrazioni pari o superiori allo 0,01 % in peso di tale articolo tessile o di ogni parte dell’articolo tessile.”
Il paragrafo 1, quello citato in precedenza, non si applica agli articoli tessili di seconda mano o a quelli nuovi fabbricati, senza l’uso di NPE, esclusivamente con materie tessili riciclate.
Questa esclusione potrebbe derivare dal fatto che, avendo i tessuti da riciclare subito parecchi lavaggi, la concentrazione di NPE è ritenuta non rischiosa (ndr).
Per articolo tessile si intende qualsiasi prodotto non finito, semifinito o finito costituito da almeno l’80 % in peso di fibre tessili, o qualsiasi altro prodotto che contiene una parte che è costituita da almeno l’80 % in peso di fibre tessili, inclusi prodotti quali abbigliamento, accessori, prodotti tessili per interni, fibre, filati, tessuti e pannelli a maglia.
I NPE sono surfactanti classificati come interferenti endocrini per pesci e per altri organismi acquatici. Nell’ambiente essi degradano all’ancora più pericoloso nonilfenolo che è un metabolita chimicamente stabile che viene assorbito dal terreno, dal fango e dai sedimenti.
I NPE sono utilizzati da vari tipi di industrie come surfactanti, emulsionanti e detergenti. Nell’industria tessile essi sono ancora utilizzati in paesi extra-UE come detergenti nei processi di lavaggio, come coadiuvanti nei processi di colorazione e come ammorbidenti. Di conseguenza, questo regolamento dovrebbe impattare su un ampio raggio di prodotti tessili.
Fonte: Regolamento (UE) 2016/26