Secondo il regolamento REACH, gli utilizzatori a valle sono imprese o individui che utilizzano, durante la loro attività industriale o professionale, una o più sostanze chimiche in quanto tali o come componente di una miscela. Può essere un utilizzatore a valle, quindi, un:
Formulatore che produce miscele come vernici, adesivi, detergenti e kit diagnostici che generalmente sono fornite più a valle ad altri utilizzatori;
Utilizzatore finale che utilizza sostanze o miscele senza fornirle ad altri utilizzatori a valle lungo la catena. Utilizzatori finali possono essere gli utilizzatori di adesivi, di rivestimenti e inchiostri, di lubrificanti, detergenti, solventi e reagenti chimici.
Produttore di articoli che incorpora sostanze o miscele nei suoi materiali per formare articoli (o una parte di essi) come tessuti, apparecchi industriali, dispositivi per la casa, veicoli ecc.
Riempitore che trasferisce sostanze o miscele da un contenitore ad un altro, generalmente nel corso di operazioni di reimballo o riconfezionamento.
Reimportatore che importa una sostanza, in quanto tale o componente di una miscela, che è stata originariamente prodotta nella UE e registrata nella stessa catena di approvvigionamento.
Importatore con un “rappresentante esclusivo”: è un utilizzatore a valle quando il suo fornitore con sede legale extra-UE ha nominato un “rappresentante esclusivo” per adempiere agli obblighi spettanti ai dichiaranti che abbia almeno una sede legale nella UE.
Utilizzatori a valle che operano o hanno sede presso un sito industriale, di piccole o grandi dimensioni, sono definiti utilizzatori industriali. Quando invece utilizzano sostanze o miscele al di fuori dell’ambiente industriale, sono considerati utilizzatori professionali. Questi possono agire, ad esempio, in un laboratorio, oppure presso il sito di un cliente, o in un istituto di istruzione o di assistenza sanitaria. Ad esempio un lavoratore addetto alla verniciatura a spruzzo in un impianto per la produzione di automobili è definito utilizzatore industriale, mentre un lavoratore edile che vernicia a spruzzo un ponte è considerato un utilizzatore professionale.
I principali obblighi degli utilizzatori a valle sono:
- fornire informazioni a monte della catena di fornitura (fornitori di sostanze, miscele o altri utilizzatori a valle) concernenti il loro uso. Ciò consente ai dichiaranti di includere tali usi nella valutazione della sicurezza chimica (CSA e CSR);
- attuare le misure specificate dal loro fornitore e/o adottare azioni adeguate per garantire l’uso sicuro della sostanza;
- informare il fornitore qualora si disponga di nuove informazioni circa i pericoli della sostanza o se le indicazioni sulla gestione dei rischi non risultano appropriate;
- adottare misure adeguate qualora si usi una sostanza inclusa nell’elenco delle sostanze candidate (Candidate List of SVHC), soggette ad autorizzazione (All. XIV) o nell’elenco delle sostanze sottoposte a restrizione (All. XVII);
- per i formulatori: fornire ai clienti appropriate informazioni su pericoli e condizioni per un uso sicuro della miscela da essi prodotta. I responsabili delle formulazioni hanno anche obblighi ai sensi del regolamento CLP.
- per i produttori di articoli: adottare misure per la registrazione o la notifica, qualora necessario ai sensi dell’articolo 7, e comunicare le informazioni, qualora necessario ai sensi dell’articolo 33.
Fonte: ECHA