
TMP e pinfa per “Fire safety of E&E polymers and PIN FRs”
Febbraio 18, 2017
FIRE RESISTANCE IN PLASTICS 2016: sintesi degli atti
Febbraio 27, 2017Il decaBDE [decabromodifeniletere; Bis(pentabromodifeniletere); EC 214-604-9, CAS 1163-19-5] ha una lunga storia di “banning” che inizia a cavallo del terzo millennio quando si discuteva l’inserimento nella lista delle sostanze di cui restringere l’uso nella direttiva RoHS (2002/95/CE), dove prima fu inserito, poi tolto e poi reinserito. Nel 2012 è stato aggiunto alla Candiate List delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) come sostanza PBT (persistente, bioaccumulativa e tossica) e vPvB (molto persistente e bioaccumulativa).
Il DecaBDE è diventato la 67a voce dell’Allegato XVII del regolamento REACH (Reg. 1907/2006). La modifica in tal senso dell’Allegato XVII è ufficializzata dal Regolamento EU 2017/227 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 febbraio 2017. Questo allegato elenca le sostanze soggette a restrizione ovvero quelle sostanze la cui produzione, immissione sul mercato od utilizzo sono limitati o proibiti, poiché costituiscono un rischio inaccettabile per la salute umana e l’ambiente.
Nella fattispecie il decaBDE:
- non deve essere prodotto o immesso sul mercato come sostanza in quanto tale dopo il 2 marzo 2019.
- Non deve essere impiegato per la produzione o l’immissione sul mercato di:
- a) altre sostanze, come costituente;
- b) miscele;
- c) articoli o parti di essi, in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso dopo il 2 marzo 2019. (*)
Questi paragrafi non si applicano alle sostanze, ai costituenti di altre sostanze o miscele che devono essere o sono utilizzati
- per la produzione di aeromobili prima del 2 marzo 2027;
- per la produzione di ricambi per:
- i) aeromobili prodotti prima del 2 marzo 2027,
- ii) veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2007/46/CE, veicoli agricoli o forestali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013 o macchine che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE prodotti prima del 2 marzo 2019.
(*) Questo Il sotto-paragrafo non si applica a:
- articoli immessi sul mercato prima del 2 marzo 2019;
- aeromobili prodotti prima del 2 marzo 2027;
- ricambi per aeromobili, veicoli o macchine prodotti conformemente al sottoparagrafo 2. del paragrafo precedente;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2011/65/UE.
Fonte: ECHA www.echa.europe.eu