
Authorisations granted for two uses of HBCDD
Gennaio 25, 2016
REACH Annex XVII Amended With Regard to NPEs in Textiles
Febbraio 1, 2016Il 13 gennaio 2016 la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2016/26 che modifica l’Allegato XVII del Regolamento REACH per quanto concerne i nonilfenoli etossilati (NPE).
La nuova voce, la 46a, afferma che i nonilfenoli etossilati (NPE) “non possono essere immessi sul mercato dopo il 3 febbraio 2021 in articoli tessili che possono ragionevolmente essere lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita, in concentrazioni pari o superiori allo 0,01 % in peso di tale articolo tessile o di ogni parte dell’articolo tessile.”
Il paragrafo 1, quello citato in precedenza, non si applica agli articoli tessili di seconda mano o a quelli nuovi fabbricati, senza l’uso di NPE, esclusivamente con materie tessili riciclate.
Questa esclusione potrebbe derivare dal fatto che, avendo i tessuti da riciclare subito parecchi lavaggi, la concentrazione di NPE è ritenuta non rischiosa (ndr).
Per articolo tessile si intende qualsiasi prodotto non finito, semifinito o finito costituito da almeno l’80 % in peso di fibre tessili, o qualsiasi altro prodotto che contiene una parte che è costituita da almeno l’80 % in peso di fibre tessili, inclusi prodotti quali abbigliamento, accessori, prodotti tessili per interni, fibre, filati, tessuti e pannelli a maglia.
I NPE sono surfactanti classificati come interferenti endocrini per pesci e per altri organismi acquatici. Nell’ambiente essi degradano all’ancora più pericoloso nonilfenolo che è un metabolita chimicamente stabile che viene assorbito dal terreno, dal fango e dai sedimenti.
I NPE sono utilizzati da vari tipi di industrie come surfactanti, emulsionanti e detergenti. Nell’industria tessile essi sono ancora utilizzati in paesi extra-UE come detergenti nei processi di lavaggio, come coadiuvanti nei processi di colorazione e come ammorbidenti. Di conseguenza, questo regolamento dovrebbe impattare su un ampio raggio di prodotti tessili.
Fonte: Regolamento (UE) 2016/26

