L’Agenzia Chimica Europea (ECHA) propone 15 sostanze per l’autorizzazione.

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L’Agenzia Chimica Europea (ECHA) propone 15 sostanze per l’autorizzazione. Il 1 luglio 2015 l’ECHA, ha presentato la sua sesta raccomandazione alla Commissione Europea richiedendo di approvare l’inclusione di 15 sostanze nell’allegato XIV del Regolamento REACH, ovvero nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione per l’immissione sul mercato o l’uso.

Queste 15 sostanze sono:

Sostanza Numero EC
1-bromopropano (bromuro di n-propile) 203-445-0
Diisopentilftalato 210-088-4
Acido 1,2-benzendicarbossilico, di-C6-8-alchil estere ramificato, ricco in C7 276-158-1
Acido 1,2-benzendicarbossilico, di-C7-11-alchil estere lineare e ramificato 271-084-6
Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentil estere, lineare e ramificato 284-032-2
Bis(2-metossietil)ftalato 204-212-6
Dipentilftalato (DPP) 205-017-9
n-pentil-isopentilftalato
Olio di antracene 292-602-7
Pece, catrame di carbone, alta temperatura 266-028-2
4-Nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (sostanze con catena alchilica lineare o ramificata C9 legata covalentemente in posizione 4 al fenolo, etossilato che coprono sostaze UVCB- e ben definite, polimeri ed omologhi, che includono qualsiasi isomero o combinazioni di isomeri)
Acido borico 233-139-2,

234-343-4

Tetraborato disodico, anidro 215-540-4
Triossido di diboro 215-125-8
Eptaossido di tetraboro sale sodico, anidro 235-541-3

Non sono previste eccezioni. L’approvazione da parte della Commissione Europea, con conseguente inserimento delle sostanze nell’Allegato XIV, è prevista per agosto 2016. 

Perché una sostanza è soggetta ad autorizzazione?

Una sostanza è soggetta ad autorizzazione perché potrebbe avere gravi ripercussioni sulla salute umana e/o sull’ambiente. La procedura di autorizzazione intende garantire che i rischi derivanti da sostanze estremamente preoccupanti siano adeguatamente controllati e che tali sostanze vengano gradualmente sostituite da alternative idonee. La prima fase consiste nell’identificare le sostanze che potrebbero avere gravi effetti sulla salute umana o sull’ambiente, lecosiddette sostanze “estremamente preoccupanti” (SVHC: Substances of Very High Concern), e la loro inclusione in un elenco ad hoc (Candidate List).

Hanno tale onore le sostanze che:

  1. Sono classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR), di categoria 1A o 1B ai sensi del regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008);
  2. sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in conformità all’Allegato XIII del REACH;
  3. sono identificate caso per caso, per le quali è scientificamente provata la probabilità di effetti gravi che diano adito ad un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR, PBT e vPvB.

Si sottolinea che l’inclusione di una sostanza nella Candidate List implica obblighi giuridici per le aziende che la fabbricano, la importano o la utilizzano come tale, in miscele o in articoli.
All’interno della Candidate List L’ECHA stabilisce un ranking in base al quale determinare quali siano le sostanze e quando esse debbano essere incluse nell’elenco delle autorizzazioni (Allegato XIV) e quindi soggette ad autorizzazione.
Generalmente viene data priorità alle sostanze PBT o vPvB, uso ampiamente dispersivo o volumi considerevoli.

La bozza di raccomandazione, tra le altre, comprende le seguenti informazioni:

  • Data di scadenza a partire dalla quale l’immissione sul mercato e l’uso della sostanza sono vietati, salvo i casi in cui si applichi un’esenzione o sia rilasciata un’autorizzazione (Sunset Date)
  • Data entro cui devono pervenire le domande, se il richiedente desidera continuare a immettere sul mercato o usare la sostanza dopo la data di scadenza (Latest application date)
  • Eventuali periodi di revisione per alcuni usi
  • Eventuali usi esentati dal requisito di autorizzazione

Coloro che desiderano commentare la bozza di raccomandazione possono farlo entro tre mesi dalla data di pubblicazione; successivamente il Comitato degli Stati membri prepara un parere sulla bozza tenendo conto dei commenti ricevuti. Il parere del Comitato ed i commenti ricevuti durante la consultazione pubblica sono utili all’ECHA per la raccomandazione definitiva, che verrà presentata alla Commissione europea per una decisione sulle sostanze da includere nell’elenco delle autorizzazioni.
L’ECHA presenta regolarmente le proprie raccomandazioni alla Commissione europea, che decide in merito alle sostanze da includere nell’elenco delle autorizzazioni (con quella del 1 luglio 2015 siamo alla sesta). Fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle possono presentare richiesta di autorizzazione per l’immissione sul mercato o l’utilizzo di una sostanza inclusa nell’elenco delle autorizzazioni. Le autorizzazioni vengono concesse se il richiedente può dimostrare che il rischio connesso all’uso della sostanza è adeguatamente controllato. L’autorizzazione può comunque venire concessa qualora si dimostri che i benefici socio-economici derivanti dall’uso della sostanza superano i rischi e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

Fonte: ECHA

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