Il 21 dicembre prossimo segnerà una ulteriore tappa sulla restrizione all’uso del Bisfenolo A (BPA).
Regalo di Natale per i nostri cuccioli, visto che stiamo parlando della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (1)?
In realtà si tratta quasi di formalizzare una situazione esistente.
L’industria del giocattolo, infatti, utilizza da tempo, su base volontaria, delle norme europee(2) come riferimento per evitare una esposizione rischiosa al BPA nei giocattoli.
Proprio da queste norme è derivato il valore limite di migrazione del BPA introdotto dalla modifica delle direttiva sulla sicurezza dei giocattoli: 0,1 mg/l(3). La restrizione riguarda l’utilizzo del BPA nei giocattoli destinati ai bambini di età fino a 3 anni o in giocattoli destinati ad essere messi in bocca, a prescindere dall’età.
Perché modificare la direttiva se l’industria già utilizza standard considerati sicuri?
Innanzitutto le norme non sono armonizzate ed il loro utilizzo è volontario, quindi qualcuno potrebbe non utilizzarle.
In secondo luogo perché la direttiva sulla sicurezza giocattoli non riportava alcun valore per l’uso del BPA.
Infine perché il Regolamento CLP(4) permette un utilizzo di BPA nelle miscele fino al 3% e non è detto che questa concentrazione escluda una maggiore esposizione dei bambini al BPA rispetto al limite di migrazione di 0,1 mg/l.
Note
(1) DIRETTIVA 2009/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli.
(2) EN 71-9:2005+A1:2007 (Sicurezza dei giocattoli- Parte 9: Composti chimici organici – Requisiti); EN 71-10:2005 (preparazione del campione e procedure di estrazione); EN 71-11:2005 (metodi di analisi).
(3) DIRETTIVA 2014/81/UE DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2014 che modifica l’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il bisfenolo A.
(4) A norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 il bisfenolo A è classificato come tossico per la riproduzione di categoria 2. In assenza di disposizioni specifiche, il bisfenolo A può essere contenuto nei giocattoli in concentrazioni pari o inferiori alle relative concentrazioni stabilite per la classificazione delle miscele contenenti tale sostanza CMR, cioè il 5 % dal 20 luglio 2013 e il 3 % dal 1 giugno 2015. (dai considerando della DIRETTIVA 2014/81/UE).